Come si compila il quadro RR nel regime forfettario?

I contribuenti in regime forfettario sono tenuti a compilare il quadro RR del modello Redditi PF per determinare i contributi dovuti alla gestione separata, o alla gestione artigiani e commercianti dell’INPS.  

Il quadro RR del modello Redditi PF è il quadro dedicato alla determinazione dei contributi previdenziali che i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti a versare a due diverse gestioni previdenziali dell’INPS; ossia: 

  • Gestione Artigiani e Commercianti – Due gestioni previdenziali a cui sono obbligatoriamente tenuti ad iscriversi gli artigiani e i commercianti, per determinare i contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale; 
  • Gestione Separata – Si tratta della gestione previdenziali a cui sono tenuti ad iscriversi i professionisti, di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge n. 335/95, privi di una specifica Cassa di previdenza, o per i quali non sussista l’obbligo di iscrizione ad una Cassa professionale esistente. 

Rientrano nell’ambito della prima sezione tutti i soggetti che si iscrivono alla Gestione Speciale dell’INPS degli “artigiani ed esercenti attività commerciali”. In particolare, si tratta di: 

  • titolari di imprese artigiane e commerciali; 
  • soci titolari di una propria posizione assicurativa tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per sé stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa (familiari collaboratori), 

Nella seconda sezione, invece, bisogna inserire i dati dei soggetti che: 

  • svolgono attività di cui all’art. 53, co. 1, Dpr. n. 917/1986; 
  • sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS, di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/95. 

Quadro RR: contributi di artigiani e commercianti in regime forfettario 

Coloro che sono tenuti a versare i contributi previdenziali devono preventivamente definire quale sia la base imponibile, per la quale occorre fare riferimento nel modello Redditi PF ai redditi indicati nei quadri RF, RG, RH, LM, da prendere a riferimento per determinare i contributi dovuti. In particolare, è necessario determinare i contributi a saldo dovuti nel periodo di imposta e gli eventuali acconti dovuti per l’anno di imposta in corso. 

I contribuenti che adottano il regime fiscale forfettario possono beneficiare una specifica determinazione del reddito imponibile tassato attraverso l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 5% (per i primi 5 anni di attività), o del 15% (per tutti gli altri anni di permanenza nel regime). Il reddito imponibile, si determina, quindi, forfettariamente applicando la specifica percentuale di redditività ai ricavi incassati nell’anno. Per i contribuenti che hanno aderito al regime forfetario, quindi, la base imponibile contributiva è pari alla somma degli importi indicati nelle colonne 5 dei righi da LM22 a LM30 del modello Redditi PF, esposti per intero, aventi natura di reddito di impresa, al netto delle perdite pregresse relative ai medesimi redditi indicate al rigo LM37

La riduzione contributiva per artigiani e commercianti in regime forfettario 

Nel caso in cui sia stata applicata la riduzione del reddito forfettario, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, comma 65, della Legge n. 190/14 (c.d. riduzione contributiva del 35%), il reddito da considerare è costituito dalla sommatoria dei redditi di impresa, decurtati dei contributi versati nell’anno e successivamente decurtati delle perdite pregresse relative a tali redditi. Sulla base della base imponibile saranno applicate le aliquote contributive per gli artigiani e per i commercianti al fine di determinare eventuali contributi eccedenti il minimale dovuti. 

Quadro RR: contributi dei professionisti in gestione separata in regime forfettario 

Per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS, la base imponibile previdenziale è rappresentata dalla totalità dei redditi prodotti: reddito di lavoro autonomo professionale dichiarato ai fini IRPEF compreso quello in forma associata e/o quello proveniente, se adottato professionalmente, dal regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile oppure dal regime forfettario.  

Per i professionisti che adottano il regime forfettario, tenuti all’iscrizione alla gestione separata, la base imponibile contributiva è determinata dalla differenza tra gli importi dei righi:  

  • LM34 (reddito lordo), e  
  • LM37 (perdite pregresse).  

Nel caso in cui si svolga contestualmente attività di impresa e di lavoro autonomo, i redditi da considerare saranno solo quelli derivanti dall’attività di lavoro autonomo al netto delle eventuali perdite pregresse relative a tali attività. 

La sezione II del quadro RR deve essere compilata dai lavoratori autonomi che svolgono attività di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335. Inoltre, tale sezione è strutturata in modo tale da dare evidenza a tutti i redditi assoggettati a contribuzione alla gestione separata nell’anno in cui hanno concorso al raggiungimento del massimale contributivo (pari a 105.014 euro), oltre il quale nella gestione separata non è più dovuto il versamento dei contributi sia derivanti da lavoro autonomo che non.  

Si precisa che i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (cd contributo soggettivo) presso le Casse di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96 e chi, pur producendo redditi da lavoro autonomo, sia assoggettato, per l’attività professionale, ad altre forme assicurative (quali ad esempio ostetriche iscritte alla gestione dei commercianti o i maestri di sci), non sono tenuti all’iscrizione alla gestione separata istituita presso l’INPS, e quindi alla compilazione del suddetto modulo. 

Il contribuente che produce reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR, obbligato alla contribuzione in Gestione separata, deve compilare tale sezione anche nei casi in cui: 

  • Non sia stato prodotto alcun reddito a seguito di eventi particolari; 
  • Sia stato raggiunto il massimale come parasubordinato indicando correttamente sia il codice 1 sia il codice 3; 
  • Quando il reddito da lavoro comprende anche compensi percepiti sui quali il sostituto di imposta ha assolto l’obbligo contributivo, come ad esempio per la gestione ex Enpals. Il reddito esposto con il codice 5 deve essere al netto dei componenti negativi di competenza dello stesso reddito. 

In base al fatto che il soggetto sia coperto o meno da altra previdenza obbligatoria, dopo la determinazione della base imponibile, il contributo dovuto viene calcolato applicando l’aliquota del 24% o del 26,23%.  

I contributi gestione separata: il minimale e il massimale 

Per l’anno 2022 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/95 è pari a 105.014,00 euro. Pertanto, le aliquote per il 2022 si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale. Per l’anno 2022 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è pari a 16.243,00 euro. 

Termini e modalità di versamento dei contributi INPS 

I contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. La scadenza ordinaria, quindi, è quella del 30 giugno o il 31 luglio con la maggiorazione dello 0.40% a titolo di interesse corrispettivo ed entro il 30 novembre (per il secondo acconto). 

Gli interessi corrispettivi devono essere versati separatamente dai contributi, utilizzando le seguenti causali contributo: 

  • API” (artigiani) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo; 
  • CPI” (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo; 
  • DPPI” nel caso dei liberi professionisti. 

C’è la possibilità di procedere con: 

  • La rateizzazione dei versamenti (per artigiani e commercianti solo per gli importi eccedenti il minimale); 
  • La compensazione solo con somme versate in eccesso riferite alla contribuzione richiesta con l’emissione dei modelli di pagamento (che spiegherò i seguito nella sezione dedicata alla “compilazione del modello F24). 

In caso di rateizzazione, questa può avere ad oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, andando a escludere i contributi dovuti sul minimale predetto, ancorché risultanti a debito del contribuente nel quadro RR, in quanto non versati in tutto o in parte all’atto della compilazione del modello redditi. 

Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo, che sull’importo del primo acconto. La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto, le altre rate alle scadenze indicate nel modello Redditi. L’importante è completare il pagamento rateale entro il mese di novembre. 

Gli interessi devono essere corrisposti utilizzando, per ogni sezione del modello, l’apposita causale (API o CPI o DPPI) e, per gli artigiani e commercianti, la stessa codeline relativa al contributo cui afferiscono.  

Compilazione del modello F24 

Per la compilazione del modello F24 relativo al pagamento dei contributi INPS in caso di pagamento a rate: 

  • Gli interessi devono essere esposti separatamente dai contributi in un rigo separato; 
  • Le causali da utilizzare per il pagamento dei soli contributi sono: CP, CPR, AP, APR, P10, P10R, PXX, PXXR. Mentre, per il pagamento degli interessi comprensivi anche della maggiorazione, devono essere utilizzate le causali CPI o API o DPPI; 
  • La rateizzazione riguarda i contributi dovuti e la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui il versamento della prima rata sia effettuato dal 1° luglio al 31 luglio. 

Gli importi dei contributi previdenziali dovuti risultanti dal modello RR, qualora risultino a credito possono essere portati in compensazione nel modello F24 (anche a saldo zero).  

La compensazione avviene nel modello F24 indicando come periodo di riferimento esclusivamente l’anno oggetto di dichiarazione. Nel caso i cui le compensazioni riguardano l’annualità dichiarativa precedente effettuate entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi devono essere riportate esclusivamente nelle colonne 21 o 35 del quadro RR del modello redditi PF. 

L’eventuale credito residuo che riguarda l’annualità precedente al netto di quanto compensato, deve essere indicato nelle colonne 22 e 36, e dovrà essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva. 

Per effettuare la compensazione il contribuente deve indicare nel modello F24: 

  • La causale contributo AP o AF (artigiani) o CP o CF (commercianti); 
  • Il codice sede, e il codice INPS; 
  • Il periodo di riferimento (anno); 
  • L’importo che si intende compensare. 

Anche i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata possono compensare con il modello F24 l’eventuale importo risultante a credito ed esposto al rigo RR8, colonna 4, del quadro RR. Per gli importi risultanti a credito e non compensati, il professionista deve presentare una istanza di rimborso utilizzando la modalità Online prevista sul sito dell’Inps. 

Compilazione quadro RR per Forfettari 

Una volta determinato il reddito nel quadro LM, questo deve essere riportato nel quadro RR, per il calcolo dei contributi dovuti all’Inps. 

Il quadro RR va compilato in questa maniera: 

Nel rigo RR5 devono essere riportati i seguenti dati: 

  • colonna 1, il codice che contraddistingue il reddito percepito come:  
  1. redditi da lavoro autonomo; 
  1. amministratori locali di cui all’art. 1 del D.M. 25 maggio 2001 per i quali sono stati dagli enti competenti versati i contributi alla Gestione separata come quote forfetarie. I redditi denunciati con i flussi Emens concorrono alla formazione del massimale annuo e non devono essere superiori a euro 15.953; per i mandati inferiori all’anno la somma deve essere rapportata a mese; 
  1. redditi soggetti a gestione separata e denunciati con EMENS: sono sommati i redditi percepiti e soggetti al contributo della Gestione separata di cui all’art. 50, co. 1 lett. cbis del TUIR; le partecipazioni agli utili di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 44 quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro Associati in partecipazione art. 53 comma 2 lett. c); i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui art. 67 comma 1 lett. l) diversi quali lavoro autonomo occasionale). Tali redditi concorrono alla formazione del massimale annuo; 
  1. redditi che non sono base imponibile fiscale ma sui quali c’è obbligo contributivo previdenziale alla Gestione separata (Assegno di ricerca, dottorato di ricerca, borsa di studio, compensi per i medici in formazione specialistica) tali redditi concorrono alla formazione del massimale; 
  1. il reddito da lavoro autonomo indicato nel quadro RE/RH o LM sul quale sono stati calcolati e versati i contributi ad altra Cassa previdenziale (Gestione commercio, o Inarcassa o ex ENPALS). Tale reddito non deve essere assoggettato a gestione separata e non concorre alla formazione del massimale annuo; 
  • colonna 2, il reddito percepito riferito al codice inserito in colonna 1; 
  • colonne da 3 a 10 le coppie di codici e relativi redditi qualora il soggetto abbia percepito nello stesso anno differenti tipologie di reddito; 
  • colonna 11, il reddito imponibile previdenziale. L’imponibile da indicare è il reddito da assoggettare al contributo della Gestione separata e dovuto direttamente dal professionista. Possono verificarsi situazioni diverse a seconda dei redditi prodotti dal contribuente stesso.  
  • colonne 12 e 13, il periodo in cui è stato conseguito il reddito nella forma “dal mese” e “al mese”; 
  • colonna 14, indicare il codice corrispondente all’aliquota applicata; in particolare:  
  1. aliquota del 24%; 
  1. aliquota del 25,72%; 
  • colonna 15, il contributo dovuto, calcolato applicando l’aliquota indicata nella colonna 14 all’importo indicato nella colonna 11; 
  • colonna 16, inserire gli importi versati in acconto con il modello F24 per il periodo di imposta; 
  • colonna 17, inserire il codice relativo alla tipologia di contributo sospeso: 
  1. malattia 
  1. infortunio grave 
  1. calamità naturale 
  • colonna 18 inserire gli importi sospesi per malattia o infortunio grave ai sensi dell’art. 14, della legge 22 maggio 2017 n. 81 (cfr. circolare inps n. 69 del 11 maggio 2018) o per calamità naturali. 

Nel rigo RR6, deve essere indicato: 

  • colonna 1 il totale dei contributi dovuti riportati nella colonna 18 – l’importo della colonna 17 del rigo RR5 dei vari moduli compilati; 
  • colonna 2 i contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel modello F24;  
  • colonna 3 il totale degli acconti versati riportati nella colonna 16 del rigo RR5 dei vari moduli compilati. 

Nel rigo RR7 deve essere riportato il contributo a debito dato dalla seguente operazione:  

colonne 1 – colonna 3 del rigo RR6  

Nel rigo RR8 devono essere indicati i seguenti dati: 

  • colonna 1 il contributo a credito. Riportare il valore espresso nel rigo RR7, in caso di risultato negativo il credito può essere esclusivamente compensato con F24 o chiesto a rimborso; 
  • colonna 2 l’eccedenza di versamento a saldo; 
  • colonna 3 il credito del presente anno di cui si chiede il rimborso con specifica istanza da presentare alla sede di competenza INPS; 
  • colonna 4 il credito del presente anno da utilizzare in compensazione esclusivamente con modello F24; 
  • colonna 5 il contributo a credito derivante dalla precedente dichiarazione richiesto in compensazione. Il dato è desumibile dal rigo RR8 colonna 4 del quadro RR del modello REDDITI PF; 
  • colonna 6, la parte del credito indicato in colonna 5 compensata nel modello F24; 
  • colonna 7, il credito residuo a rimborso o in autoconguaglio derivante dalla differenza tra la colonna 5 e colonna 6. Tale credito deve essere oggetto di domanda di rimborso oppure di compensazione contributiva in autoconguaglio (da presentare telematicamente all’INPS). 

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