Forfettari: il quadro LM del modello Redditi PF

Cos’è il quadro LM del modello Redditi PF  

Il quadro LM deve essere utilizzato per dichiarare al Fisco i redditi: 

  • dei contribuenti in regime di vantaggio, ex minimi, art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (cfr. circolare n.17/E del 30 maggio 2012, provvedimento 22 dicembre 2011 n. 185820); 
  • dei contribuenti in regime forfettario, art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014, come modificato, dall’art. 1, commi da 7 a 9 della legge 23 dicembre 2018, n. 145, dall’art. 1-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre. 

Il quadro LM è composto da 4 sezioni: 

  1. la sezione I del quadro LM, è destinata ad accogliere i redditi prodotti in regime di vantaggio; 
  2. la sezione II quelli prodotti in regime forfettario; 
  3. la sezione III è destinata alla determinazione dell’imposta sostitutiva da versare allo Stato per entrambe i regimi. 
  4. la sezione IV è destinata alla compilazione del riporto di eventuali perdite non compensate. 

Sezione II: Forfettari 

Il regime forfetario si applica ai contribuenti che, nell’anno precedente: 

  1. hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell’allegato 4 della legge art. 1, commi dal 54 a 89, della legge n.190 del 23 dicembre 2014, come modificato, dall’art. 1, commi da 7 a 9 della legge 23 dicembre 2018, n. 145, dall’art. 1-bis, comma 3, del decreto-legge 14 dicembre, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. 

Ai fini del predetto limite per l’accesso al regime: 

  1. non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore di cui all’art. 62 bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 e successive modificazioni, e ai parametri di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549; 
  2. hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 5.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti, collaboratori, anche assunti secondo le modalità riconducibili a un progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro; 
  3. che hanno acquistato beni strumentali il cui costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, alla chiusura dell’esercizio non supera 20.000 euro. 

Il contribuente, nella presente dichiarazione, attesta di possedere i requisiti barrando l’apposita casella posta al rigo LM21, colonna 1. 

Dati relativi all’attività 

I soggetti che svolgono un’attività d’impresa, devono barrare la casella “Impresa”, allo stesso modo i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo devono barrare la casella “Autonomo”, se l’attività è svolta sotto forma di impresa familiare devono barrare la casella “Impresa familiare”. 

I contribuenti che esercitano contemporaneamente più attività contraddistinte da differenti codici ATECO, sia di impresa che di lavoro autonomo, devono fare riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi relativi all’attività prevalente. 

Determinazione del reddito 

Nel regime in esame, i ricavi ed i compensi vengono imputati al periodo d’imposta sulla base del cd. “principio di cassa”, e cioè in considerazione del momento di effettiva percezione del ricavo o compenso: tale criterio, pertanto, si applica tanto in caso di reddito derivante dall’esercizio di arti o professione, quanto in caso di reddito d’impresa. 

Compilazione righi da LM22 a LM27: 

  • rigo LM22, colonna 1 (codice attività): indicare il codice dell’attività svolta desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, ATECO 2007. 
  • rigo LM22, colonna 2: indicare il coefficiente di redditività dell’attività indicata al rigo LM22 colonna 1. 
  • rigo LM22, colonna 3: indicare l’ammontare dei ricavi e compensi percepiti (art. 1 comma 64 legge 190/2014). 
  • rigo LM22, colonna 4: indicare il reddito relativo all’attività, determinato moltiplicando l’importo dei componenti positivi indicato al rigo LM22 colonna 3, per il coefficiente di redditività di cui al rigo LM22, colonna 2. 

Nel caso di svolgimento di più attività contraddistinte da diversi codici ATECO: 

  • se le attività rientrano nel medesimo gruppo dei settori merceologici, il contribuente compila il rigo LM22, indicando, in colonna 1 il codice ATECO relativo all’attività prevalente, in colonna 2 il relativo coefficiente di redditività, in colonna 3 il volume totale dei compensi e corrispettivi, e in colonna 4   il relativo reddito determinato forfetariamente; 
  • nel caso in cui le attività rientrano in differenti gruppi, il contribuente deve compilare un distinto rigo, da LM22 a LM27 per le attività rientranti in uno stesso gruppo, indicando, in colonna 1 il codice ATECO dell’attività prevalente nell’ambito dello stesso, in colonna 3 l’ammontare dei compensi e corrispettivi riguardanti tutte le attività ricomprese nello stesso gruppo, e in colonna 4 il prodotto di quest’ultimo importo per il corrispondente coefficiente di redditività, indicato in colonna 2. Nel rigo LM34, colonna 3 (reddito lordo), va indicato il reddito lordo, dato dalla somma degli importi dei redditi relativi alle singole attività, indicati alla colonna 4 dei righi da LM22 a LM27. 

Nel rigo LM34, colonne 1 e 2: esporre distintamente il reddito forfetario lordo afferente a ciascuna gestione previdenziale. In particolare: 

  • nella colonna 1 “Artigiani e commercianti”, va indicata, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 241 del 1997, la somma degli importi indicati nella predetta colonna 5 aventi natura di reddito d’impresa, afferenti alla gestione speciale Artigiani e commercianti; 
  • nella colonna 2 “Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)” va indicata la somma dei redditi, indicati nella predetta colonna 5, aventi natura di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1 del TUIR, soggetto alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, Legge n. 335 del 1995. 

Per i contribuenti che adottano il regime forfetario è possibile optare per l’applicazione di un regime contributivo agevolato (art. 1, commi da 76 ad 84, legge 23 dicembre 2014, n. 190), presentando apposita richiesta all’INPS (Circolari INPS n. 29 del 10 febbraio 2015 e n. 35 del 19 febbraio 2016).  

Nel rigo LM35 (contributi previdenziali e assistenziali), colonna 1: indicare l’ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali versati nel presente periodo d’imposta in ottemperanza a disposizioni di legge. Dal reddito così determinato, si devono dedurre per intero i contributi previdenziali, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico e quelli versati per i collaboratori non a carico ma per i quali il titolare non ha esercitato il diritto di rivalsa (art. 1 comma 64 della legge 190 del 2014). 

Nel rigo LM35, colonna 2: indicare l’importo dei predetti contributi che trova capienza nel reddito indicato nel rigo LM34, colonna 3. L’eventuale eccedenza deve essere indicata nel rigo LM49 ed è deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10 del TUIR. 

Nel rigo LM36 (reddito netto): indicare la differenza tra l’importo di rigo LM34, colonna 3, se positivo, e l’importo di rigo LM35, colonna 2. 

Nel rigo LM37 (perdite pregresse), in colonna 6: riportare le eccedenze di perdite pregresse. In tale colonna vanno indicate, tra l’altro, le perdite maturate nel periodo di applicazione del “regime fiscale di vantaggio” di cui al DL n. 98 del 2011, o quelle del vecchio regime dei contribuenti minimi” di cui alla L. n. 244 del 2007, riportabili nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, indicate nel rigo LM50 del modello Redditi PF 2018. 

I soggetti che svolgono attività d’impresa e che nei periodi d’imposta precedenti non compilavano il quadro LM, indicano inoltre nella colonna 3 le eventuali perdite d’impresa in contabilità semplificata realizzate nel periodo d’imposta 2017, utilizzabili in misura limitata del 40 per cento, nella colonna 4 le perdite pregresse in contabilità ordinaria utilizzabili in misura limitata dell’80 per cento, e nella colonna 5 le perdite realizzate nei primi tre anni di attività, utilizzabili in misura piena, ai sensi dell’art. 8, comma 3 del TUIR; oltre a indicare, da parte dei contribuenti che si trovavano nel regime di vantaggio (o dei vecchi minimi), le perdite realizzate nei primi tre anni di attività, riportabili senza limiti temporali. Gli importi indicati nelle colonne 3, 4 e 5 vanno riportati anche nella colonna 6. 

Nel rigo LM37, colonne 1 e 2: esporre l’ammontare delle perdite pregresse, facenti parte dell’importo indicato nella colonna 6, relative ai redditi afferenti alle singole gestioni previdenziali, considerati nelle colonne 1 e 2 del rigo LM34. 

Nel rigo LM38 (reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva): indicare la differenza tra l’importo indicato nel rigo LM36 e l’importo di rigo LM37, colonna 6. 

Nel rigo LM39 (imposta sostitutiva): indicare l’imposta sostitutiva pari al 15 per cento (ovvero pari al 5 per cento, nel caso sia stata barrata la casella di rigo LM21, colonna 3) dell’importo di rigo LM38, se positivo. 

QUALI SONO LE NOVITÀ PER I CONTRIBUENTI IN REGIME FORFETTARIO 

Nella sezione II del quadro LM, è stato soppresso il rigo LM33. Tale rigo era destinato all’inserimento dei contributi a fondo perduto e delle altre indennità erogati in conseguenza dell’emergenza Covid-19. 

Questo avviene perché, sulla base delle previsioni di cui all’art.10-bis del D.L. 137/202,  con un’avvertenza pubblicata il 27 luglio 2021 sul sito dell’Agenzia delle entrate, è stato chiarito che i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità, non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa e di lavoro autonomo (REDDITI), e nei quadri di determinazione del valore della produzione (IRAP). 

Con la medesima avvertenza, l’Agenzia delle entrate ha precisato che i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli Aiuti di Stato. 

Rigo LM40 nuovi crediti d’imposta 

Nel rigo LM40 debuttano i seguenti crediti d’imposta: 

  1. credito d’imposta per l’acquisto della prima casa da parte degli under 36, colonna 15; 
  2. credito d’imposta per sanificazione e acquisto dispositivi protezione; 
  3. colonna 17, per il credito d’imposta per depuratori acqua e riduzione consumo plastica. 

Il rigo LM40, in riferimento al credito d’imposta “per canoni di locazione immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, ovvero del credito d’imposta per spese di sanificazione e acquisto dispositivi di protezione, previsti dagli articoli 28 e 125 del DL 34 del 2020”; potrà essere compilata: 

  • la colonna 18: se colui che ne usufruisce è il beneficiario; 
  • la colonna 19: se colui che ne usufruisce è il cessionario (il beneficiario della cessione del credito).  

Righi LM43 e LM44 

I righi LM43 ed LM44 devono essere utilizzati sia dai contribuenti che compilano la sezione I del quadro (regime di vantaggio) che dai contribuenti che compilano la sezione II (regime forfetario), per indicare le eventuali eccedenze d’imposta sostitutiva risultanti dalla precedente dichiarazione. 

Nel rigo LM43 (eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione): indicare l’importo relativo all’eccedenza d’imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione. 

Nel rigo LM44 (eccedenza d’imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24): indicare la parte dell’eccedenza dell’imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo LM43, che è stata utilizzata in compensazione nel mod. F24, inoltre deve comprendere anche l’eventuale maggior credito riconosciuto con comunicazione dell’Agenzia delle entrate ed ugualmente utilizzato in compensazione. 

Per maggiori informazioni sulla compilazione del modello PF dei forfettari contattatemi.