Regime forfettario

Il regime forfettario è stato introdotto in Italia con la Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) a decorrere dal 1° gennaio 2015. Con la sua entrata in vigore, ha causato l’abrogazione di tutti i regimi agevolati che esistevano in precedenza. 

Il regime forfettario nasce per semplificare la gestione della Partita IVA e ridurre il peso delle imposte ed è uno dei regimi fiscali sostitutivi dell’IRPEF. Possono accedervi i titolari di partita IVA che, nel rispetto dei requisiti previsti, beneficiano di una tassazione agevolata del 15 per cento, che scende al 5 per cento per le nuove attività. 

In particolare, è fissato a 65.000 euro il limite massimo di ricavi o compensi per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario per le partite IVA. 

Anche per chi intende aprire partita IVA nel 2022, o effettuare il passaggio alla tassazione agevolata del 15 per cento o 5 per cento, restano confermati i limiti relativi al lavoro dipendente e alle spese per compensi ai collaboratori. 

Chi sceglie di assoggettarsi al regime forfettario nel 2022 è tenuto a versare un’unica imposta sostitutiva con aliquota fissa al 15% sul reddito imponibile.  

Inoltre, ricordiamo che, per chi possiede i requisiti, l’aliquota dell’imposta sostitutiva si riduce al 5% del reddito imponibile per i primi cinque anni di attività, per poi crescere fino al 15% fisso a partire dal sesto anno. 

Ma non è tutto: chi si avvale del regime forfettario nel 2022 può usufruire di numerose agevolazioni a livello fiscale, contabile e burocratico. Vediamo, dunque, quali sono i principali vantaggi per i contribuenti forfettari: 

  • franchigia IVA (esonero dall’esposizione dell’IVA in fattura e da tutti gli adempimenti relativi ad essa); 
  • esonero da studi di settore ed esterometro; 
  • esonero dall’obbligo di registrazione delle fatture; 
  • esonero dalla tenuta dei registri contabili. 

Possono applicare il regime forfettario le partite IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2021, rispettano i seguenti requisiti: 

  • hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro; 
  • sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari. 

Si ricorda inoltre che per accedere al regime forfettario è necessario rispettare il limite di 30.000 euro relativo ai redditi da lavoro dipendente o assimilati e pensioni percepiti. Fanno eccezione i lavoratori dimessi o licenziati. 

Il regime forfettario prevede vari requisiti di accesso e mantenimento. Il principale requisito riguarda i ricavi e compensi annui, che dovranno risultare inferiori a 65.000 euro, a prescindere dal tipo di attività svolta o che si intende svolgere. Il limite, quindi, è valido per tutti i Codici ATECO. 

Nel conteggio, comunque, vanno considerati solo i redditi prodotti tramite Partita IVA e, nel caso si svolgano due o più attività, bisogna sommare i ricavati derivanti da ognuna di esse (e il totale non può superare i 65.000 euro). 

In ultimo, il nuovo regime forfettario 2022 presenta altre due soglie limite, vale a dire: 

  • 30.000 euro per i redditi da lavoro dipendente o assimilati; 
  • 20.000 euro per le spese riguardanti impiegati e/o collaboratori esterni. 

Le cause di esclusione dal regime sono state parzialmente modificate dalla legge di bilancio 2019 e poi dalla legge di bilancio 2020. 

Non possono accedere al regime forfettario:

1)   le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito. 
I regimi speciali IVA che, in quanto tali, escludono dal regime forfettario, sono: 

  • agricoltura e attività connesse e pesca, 
  • vendita sali e tabacchi, 
  • commercio dei fiammiferi, 
  • editoria, 
  • gestione di servizi di telefonia pubblica, 
  • rivendita documenti di trasporto pubblico, 
  • intrattenimenti, giochi e altre attività, 
  • agenzie di viaggi e turismo, 
  • agriturismo, 
  • vendite a domicilio, 
  • rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione, 
  • agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione
  • vendita di rottami o cascami. 

(Elenco ripreso dalla Circolare n. 10/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate); 

2)   i soggetti non residenti in Italia. Attenzione però, anche se non risiedi in Italia, puoi accedere al forfettario se: 

  • risiedi in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e produci nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto; 
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993; 
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all’esercizio dell’attività: partecipano a società di persone, ad associazioni professionali o ad imprese familiari (art. 5 del Tuir); oppure controllano, direttamente o indirettamente, società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
  • coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 49 e 50 del Tuir) eccedenti l’importo di euro 30.000; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Quest’ultima causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di bilancio 2020. 

A differenza di quanto ipotizzato inizialmente, la Legge di Bilancio 2021 non ha esteso l’obbligo di fattura elettronica anche ai forfettari. Per chi sceglie di aderire all’e-fattura, è tuttavia previsto un regime premiale. 

Per i contribuenti titolari di fatturati costituiti esclusivamente da fatture elettroniche, viene ridotto di un anno il termine di decadenza per l’accertamento. 

Anche le partite IVA minori rientrano tra i soggetti obbligati allo scontrino elettronico, regime sanzionatorio è stato ridisegnato dal 2022. 

Come anticipato, l’obbligo di fattura elettronica potrebbe arrivare nel corso del 2022: a introdurlo potrebbe essere proprio la Riforma fiscale. 

Dopo l’ok dell’UE, manca solo un passaggio nella normativa nazionale per introdurre l’obbligo. 

I contribuenti forfettari godono di svariate agevolazioni, ma devono comunque adempiere ai seguenti compiti: 

  • numerazione e conservazione fatture d’acquisto e bollette doganali; 
  • numerazione e conservazione fatture emesse per la certificazione dei corrispettivi; 
  • integrazione fatture (con aliquota IVA) per le operazioni in reverse charge e versamento imposta entro il 16 del mese successivo; 
  • compilazione Modello Intrastat per servizi e prestazioni resi ad un soggetto passivo residente in uno dei Paesi dell’Unione Europea 

Per concludere possiamo così riassumere gli aspetti più interessanti del regime forfettario sono i seguenti: 

  • riduzione delle tasse, grazie ad un’unica imposta sostitutiva con aliquota al 15%; 
  • aiuto alle start-up che, se in possesso dei requisiti, versano solo il 5% per i primi 5 anni; 
  • semplificazione fiscale ed esonero da studi di settore ed altri adempimenti; 
  • franchigia IVA, che consente di offrire beni e servizi a prezzi competitivi; 
  • esonero dall’uso della fattura elettronica (la quale, ricordiamo, ha anche dei costi). 

Volendo, invece, parlare degli aspetti meno positivi, ci viene in mente l’impossibilità di dedurre le spese voce per voce. Infatti, per alcuni contribuenti, ciò non comporta un grave svantaggio (poiché i costi di gestione sono pari o, addirittura, inferiori alla quota automaticamente sottratta in base al Codice ATECO). Tuttavia, per chi è solito dedurre altri tipi di spese (come quelle mediche o familiari) o ha affrontato investimenti particolarmente elevati, questo sistema non è detto che risulti altrettanto conveniente, né che riesca a coprire i costi realmente sostenuti.

Difatti, sottolineiamo che, nel regime forfettario, l’unica spesa deducibile con metodo analitico è quella relativa ai contributi previdenziali (che, pertanto, non andranno a costituire parte del reddito imponibile).

Hai dubbi sul regime forfettario? Non sei sicuro di rientrare nei criteri di accesso e mantenimento? Contattami per una consulenza online gratuita e ti spiegherò come procedere!